La Normativa
In tutta l'UE, la Spagna è il solo Paese in cui non è previsto alcun esame di stato per l'esercizio della professione d'avvocato. La normativa europea, consente ai cittadini europei di conseguire il titolo d'avvocato omologando il proprio titolo di laurea in giurisprudenza in Spagna. Tale procedura permette così di esercitare la libera professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale
La normativa spagnola attuale
La legge che attualmente disciplina l'esercizio della professione di avvocato in Spagna è il Real Decreto n. 658 del 22 giugno 2001.
La suddetta legge, molto semplicemente, subordina l'esercizio della professione forense in Spagna al conseguimento della laurea in giurisprudenza. Non è previsto infatti, nessun periodo di pratica professionale, nè il superamento di alcun esame di stato, nè la frequentazione di corsi, ma solamente l'iscrizione al Collegio degli Avvocati. L'iscrizione al "Colegio de Abogados" richiede: (i) la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; (ii) aver compiuto la maggiore età di anni 18; (iii) laurea in giurisprudenza conseguita presso un'università spagnola o l'equivalente titolo di laurea "straniero" omologato; (iv) pagare la tassa d'iscrizione al Collegio degli Avvocati.
Per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, l'ottenimento del titolo di avvocato in Spagna è subordinato al procedimento di omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza conseguito in un altro Paese dell'UE. Vai alla legge(spagnolo).
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La normativa italiana
Il D.Lgs n. 96 del 2 febbraio del 2001, in attuazione della direttiva 98/5 CE, è volto a facilitare l'esercizio permanente della professione forense in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. In altre parole, tale normativa riconosce la possibilità, per l´avvocato spagnolo (o di qualsiasi altro Stato membro), di esercitare la professione forense in Italia. Vai alla legge.

Il prossimo futuro in Spagna
La situazione sopra descritta è, tuttavia, destinata a cambiare radicalmente. Infatti, a partire dal 2011, entrerà in vigore in Spagna la Legge 34/2006 (Ley 34/2006) che conformerà in tutto e per tutto l'accesso alla professione di avvocato a quello previsto negli altri Paesi dell'Unione Europea.
In altre parole dal 2011 per avere accesso alla professione di avvocato in Spagna, l'aspirante avvocato dovrà: i. essere in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza; ii. frequentare corsi accreditati dal Ministero spagnolo dell'Educazione e Scienza (Art. 2, Ley 34/2006); iii. superare un esame. Vai alla legge (spagnolo).
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