Ricorso al Prefetto per multe stradali: tempi duri per gli accaniti impugnatori!

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Avv.Guido Frezza

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1786/10, depositata il 28.1.2010, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alla rilevanza da attribuire ai vizi dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa all’esito del ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione delle norme del Codice della strada.

Il contrasto di cui si discute si fonda sulla differente valutazione da parte delle Sezioni della carSuprema Corte della natura del giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22, 22-bis e 23 della legge n. 689/1981: ad una parte di giurisprudenza che ritiene che in tali giudizi il sindacato del Giudice debba essere rivolto tanto alla validità formale e sostanziale dell’atto amministrativo, quanto alla regolarità del procedimento di irrogazione della sanzione (Cass. nn. 519/05, 391/99), si contrappone chi considera quale oggetto del giudizio di opposizione il solo rapporto sanzionatorio e non anche l’ordinanza-ingiunzione (Cass. 5891/04, 4588/01, 911/96).

Le conseguenze giuridiche che si determinano a seconda che si segua l’una o l’altra tesi sono notevolmente differenti.
Infatti, secondo l’orientamento del giudizio sulla validità anche dell’atto, oltre che del rapporto sottostante, i vizi propri dell’ordinanza-ingiunzione, quali ad esempio il più comune vizio di motivazione, sono tali da comportare l’annullamento dell’atto e, di conseguenza, l’annullamento dell’accertamento impugnato (con estinzione della sanzione irrogata).

Proprio avendo riguardo al vizio di motivazione, la questione assume rilevanza ogni qual volta le Amministrazioni locali utilizzano, come ordinanze-ingiunzione negative, moduli prestampati privi di riferimenti sostanziali al caso concreto (ipotesi non poco frequente). La giurisprudenza di merito investita della questione, ha più volte affermato la illegittimità dei provvedimenti prefettizi che non siano, pur succintamente, motivati,  “non potendo consistere la motivazione in una semplice locuzione predisposta che non risponde alle doglianze specifiche del ricorrente, in quanto tale carenza di motivazione rende illegittima l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto e tale illegittimità si ripercuote sull’intrinseca validità stessa del provvedimento” (cfr. G.d.P. di Roma, n. 19543/06; n. 21797/05; n. 5632/06).

In senso contrapposto, chi vede nel ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione un giudizio sulla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio, sostiene che l’omessa esplicita valutazione da parte dell’autorità amministrativa delle difese del trasgressore in sede di ricorso, non può integrare una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto “l’incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale”. Per pervenire a tale conclusione, che è quella seguita dalle Sezioni Unite e che riceve le critiche da coloro che vedono in tal modo sminuito l’effetto deflativo del ricorso in via amministrativa, viene affermato che il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione tende a portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di un giudizio con effetto devolutivo pieno, che investe il rapporto sottostante, sicché “appare ineludibile l’esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell’atto”.

MulteIn tale ottica, sostengono i Giudici di legittimità, anche i vizi del procedimento amministrativo, all’esito del quale viene emessa l’ordinanza-ingiunzione, non costituiscono motivo per l’annullamento del provvedimento. Ne consegue, ad esempio, che la mancata audizione personale da parte del Prefetto di chi ne abbia fatto richiesta in sede di ricorso ai sensi dell’art. 203, primo comma del Codice della strada, non risulta essere una ragione sufficiente per procedere all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione e, di conseguenza, del rapporto sanzionatorio. La motivazione risiede nel fatto che, come sopra esposto, anche in siffatta ipotesi il trasgressore, o presunto tale, che non è messo nelle condizioni di poter essere ascoltato alla audizione personale, potrà ottenere la medesima tutela dinnanzi al Giudice, che, precisa la Corte, ha la più ampia cognizione nella valutazione della legittimità dell’accertamento sanzionatorio.

L’interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame sarà indubbiamente di ausilio per le Amministrazioni locali, i cui provvedimenti sanzionatori risulteranno meno vulnerabili.

Di converso, i cittadini che si avvalevano (o abusavano) del rimedio impugnatorio, confidando nella mancata convocazione ad audizione personale oppure in ordinanze-ingiunzione immotivate e facilmente attaccabili per intrinseci vizi formali, vedranno, d’ora in avanti, irrimediabilmente ridotte le possibilità di successo.

 

 

Avv. Guido Frezza

Laurea in giurisprudenza con indirizzo giuridico-economico ed orientamento internazionalistico nel 2003, presso l'Università LUISS G. Carli. Si abilita all'esercizio della professione forense nel 2004 ed è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal febbraio 2007.
Dal marzo 2003 ad oggi, svolge la professione legale in Roma, nel settore:

-della Responsabilità civile: attività giudiziale e stragiudiziale in materia di responsabilità precontrattuale,  contrattuale e da fatto illecito;
-del Recupero crediti e procedure esecutive;
-fallimentare: Istanze di fallimento e procedure di ammissione al passivo fallimentare; Gestione del patrimonio immobiliare.
-dell' Impiego pubblico, lavoro privato: contenziosi dinnanzi il giudice amministrativo per le categorie speciali ed il giudice ordinario, in particolare per figure dirigenziali.
-dei Giudizi previdenziali degli enti privatizzati: difesa in tutti i gradi di giudizio degli enti privatizzati in tutte le questioni contributive.

Fornisce, altresì, consulenza legale a società operanti nel settore immobiliare e nel settore informatico. E’ il referente legale di un noto studio notarile di Roma.